Studio Legale Avv. Salvatore Ponzo - email: avv.ponzo@gmail.com - Tel: +39.347.70.20.608

CARTELLE ESATTORIALI 


Articoli e novità che riguardano l'opposizione a cartella di pagamento (cartella esattoriale) notificata da Agenzia Entrate riscossione (ex Equitalia, detta anche "ADER") oppure il ricorso contro la cartella di pagamento, oppure come impugnare una cartella di pagamento, nonchè la figura dell' Avvocato per proporre ricorso contro le cartelle di pagamento o le opposizioni contro le cartelle esattoriali.

Lo Studio legale Ponzo offre da anni ai propri clienti, aziende e privati, questo tipo di attività nella materia del diritto tributario oppure dinanzi ai Tribunali (ordinario, Giudice del lavoro, Giudice di Pace) posto che molte persone fisiche e aziende, quotidianamente, ricevono la notifica di una cartella esattoriale o altri atti della riscossione (sollecito si pagamento, intimazione di pagamento, preavviso di fermo amministrativo, preavviso di iscrizione di ipoteca, pignoramento presso terzi, ecc). 

I motivi di opposizione a cartella esattoriale possono essere molteplici e potranno essere attentamente ricercati ed esaminati  anche attraverso l'ausilio di un Avvocato per ricorso o opposizione avverso cartella di pagamento illegittima o intimazione di pagamento illegittima, da proporre nelle opportune sedi Giudiziarie.


COS’E’ UNA CARTELLA DI PAGAMENTO E COSA CONTIENE

La cartella di pagamento è l'atto attraverso il quale Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia) riscuote il credito da parte degli enti impositori (Comuni, Agenzia Entrate, Camera di Commercio, ecc..).
E’ un documento, cartaceo o digitale, attraverso il quale Agenzia delle entrate-Riscossione comunica al debitore (il destinatario della cartella) che è presente un debito nei confronti di un terzo soggetto creditore (Agenzia delle Entrate, Prefettura, Pubblica Amministrazione, ecc.) e che detto creditore ha incaricato Agenzia delle entrate riscossione di agire esecutivamente per il recupero forzoso del credito in caso di mancato pagamento, entro i termini, degli importi contenuti nella cartella.

La cartella di pagamento deve contenere una serie di informazioni (origine del debito, termini per impugnare, Autorità Giudiziaria  a cui rivolgersi, ecc)

La cartella esattoriale, inoltre, contiene il riferimento agli oneri di riscossione (ex aggio) agli interessi, all'importo delle spese di notifica da versare.

Gli oneri di riscossione sono la remunerazione che l'Agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione, e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora.

Gli interessi di mora costituiscono, invece, gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60giorni), si pagano con la cartella ma spettano all'Ente creditore. Si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Contiene l’invito rivolto al debitore di pagare tutte le somme che sono riportate al suo interno entro 60 giornidalla data in cui è stata notificata al destinatario.

 

COSA PUO’ FARE IL DEBITORE CHE RICEVE UNA CARTELLA DI PAGAMENTO?

  1. Pagare la somma richiesta, quindi ammettere il debito;
  2. Presentare istanza di rateizzazione, rinunciando ad impugnare;
  3. Presentare istanza di rateazione, ma non ammettere il debito (per tale modalità contattare lo studio legale), con la possibilità comunque di contestare la richiesta mediante ricorso;
  4. Richiedere la sospensione legale della riscossione;
  5. Presentare ricorso o impugnare la cartella di pagamento (mediante ricorso al Giudice);

 

1.     PAGARE LA SOMMA RICHIESTA, QUINDI AMMETTERE IL DEBITO

Il contribuente (debitore) riconosce il suo debito e paga gli importi contenuti nella cartella esattoriale. Le modalità di pagamento sono riportate all’interno della stessa cartella di pagamento. Il consiglio è quello di conservare la ricevuta di pagamento per almeno 10 anni.

2.     PRESENTARE ISTANZA DI RATEIZZAZIONE, RINUNCIANDO AD IMPUGNARE LA RICHIESTA DI PAGAMENTO

Il contribuente (debitore) chiede mediante apposita domanda (una richiesta di rateizzazione) la rateizzazione del debito riportato nella cartella, poiché ritiene di non essere in grado di pagare in un’unica soluzione. Se la richiesta viene accolta allora potrà pagare a rate (fino a n.72 rate, ma non meno di 50,00 euro a rata) il debito contenuto nella cartella.

La  domanda di rateizzazione può essere presentata

 online direttamente sul portale di Agenzia Entrate riscossione;

- presentandosi di persona agli sportelli di Agenzia Entrate riscossione, previo appuntamento;

 - rivolgendosi ad un professionista (avvocato, commercialista, ecc) che sappia presentare l’istanza e che possa consigliare anche la tipologia di rateazione da scegliere (quante rate, quali importi, ecc). Per questo tipo di istanza contattare lo Studio per tempi e costi;

 

3.     PRESENTARE ISTANZA DI RATEAZIONE, MA NON AMMETTERE IL DEBITO, CON LA POSSIBILITÀ COMUNQUE DI CONTESTARE LA RICHIESTA MEDIANTE RICORSO ENTRO I TERMINI.

Il contribuente (debitore) chiede mediante apposita istanza una rateizzazione del debito riportato nella cartella, questo al fine di scongiurare eventuali azione esecutive pignoramento, fermo amministrativo auto, iscrizione ipoteca, ecc).

Quindi, dopo l’avvenuta accettazione della rateizzazione, l’agenzia non potrà avviare alcuna procedura esecutiva.

Tuttavia, poiché il contribuente (debitore) ritiene che dette somme non siano dovute perché, ad esempio, prescritte, pur rateizzando il debito, allega una specifica comunicazione, contestualmente alla rateazione, al fine di scongiurare che mediante la rateizzazione  l’agenzia possa ritenere che vi sia stata un’ammissione di debito e, quindi, propone ricorso per annullare la cartella o parte di essa (Per questo tipo di azione contattare lo Studio per tempi, costi e fattibilità).

 

4.     RICHIEDERE LA SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE

E’ una speciale procedura prevista dall’Art. 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012.


 

È possibile presentare la domanda SOLO IN ALCUNI CASI, PREVISTI TASSATIVAMENTE, quindi solo se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione:

  • quelli non notificati dall'Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori);
  • i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.

 

5.     PRESENTARE RICORSO O IMPUGNARE LA CARTELLA DI PAGAMENTO (MEDIANTE RICORSO AL GIUDICE);

Se il contribuente (debitore) ritiene che la richiesta di pagamento ricevuta sia in tutto o in parte illegittima, è suo diritto contestare la richiesta e, quindi, presentare ricorso contro la cartella di pagamento impugnando la stessa davanti all’Organo giurisdizionale competente.

Per poter impugnare la cartella di pagamento è fondamentale agire per tempo.

Termini per impugnare la cartella:

60 giorni dalla notifica: quando si tratta di tributi – sia statali, come l’IRPEF o l’IVA, sia locali, come l’IMU, TARI, o il bollo auto, bisogna rivolgersi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente (è l’ex Commissione tributaria provinciale);

40 giorni dalla notifica: quando si tratta di contributi previdenziali, INPS o INAIL l’impugnazione dovrà proporsi al Tribunale in funzione di giudice del Lavoro; se si eccepiscono vizi formali della cartella il termine è di 20 giorni;

30 giorni dalla notifica: quando si tratta di sanzioni amministrative (multe stradali e gli altri tipi di sanzioni amministrative) e sarà competente il Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione; se si eccepiscono vizi formali della cartella il termine è di 20 giorni.

(Per ricevere una consulenza o valutare costi e tempistiche, contatta lo Studio)

MOTIVI DI NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

I motivi più comuni di nullità della cartella di pagamento sono i seguenti:

1)    Difetto di notifica della cartella esattoriale - nullità della cartella

2)    Difetto di notifica di un atto che precede la cartella esattoriale - nullità della cartella

3)    Decadenza - nullità della cartella

4)    Prescrizione - nullità della cartella

5)    Difetto di motivazione (totale o parziale) - nullità della cartella

6)    Altri motivi

 


ARTICOLI E RICORSI SULLE CARTELLE DI PAGAMENTO 

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Avv. Salvatore Ponzo - Blog legale  
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Lo Studio legale dell'avvocato Ponzo, avvocato esperto in diritto tributario con studio in Lecce e Provincia di Lecce, si occupa di contenzioso Tributario, cartella di pagamento, intimazione di pagamento, ricorsi contro le cartelle di pagamento, sovraindebitamento, accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate rateizzazioni, verifiche della Guardia di Finanza, soluzioni al debito, registrazione e protezione marchi, illegittima iscrizione in Crif (cancellazioni Crif), ed altre materie. Riceve a Taurisano (provincia di Lecce) e Lecce città e, in tutta Italia attraverso videocall (teams, skype, altre piattaforme)
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